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La riforma delle sanzioni tributarie in Italia

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di Giovanni Castellani.

Lo scorso 23 febbraio si è tenuto a Roma, Lido di Ostia, presso la Scuola di Polizia Tributaria della G.d.F., un importante ed interessantissimo Convegno di studi, con l'obiettivo di analizzare e confrontare l'efficienza del nostro sistema sanzionatorio fiscale con i principi del diritto europeo.

Era presente al tavolo dei relatori larga parte delle migliore Accademia italiana del Diritto Tributario e dunque gli spunti e le riflessioni sono state tutte di grande interesse, suscitando molta attenzione nell'Aula Magna della Scuola, praticamente esaurita dalla presenza di professionisti, professori universitari e militari della G.d.F..

Il Convegno, organizzato in collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma, è stato dedicato all'analisi del nuovo sistema sanzionatorio delineato dall'art. 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, che ha conferito al Governo la delega alla revisione delle norme esistenti, in ambito sia penale sia amministrativo.

I Relatori, anche internazionali, si sono confrontati sull'analisi dei principi della delega del legislatore italiano, con particolare riguardo ai criteri di predeterminazione e di proporzionalità, di correlazione delle sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, nonché alla possibilità di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali tenendo conto, per quest'ultime, di adeguate soglie di punibilità sia per i casi meno gravi sia  laddove la determinazione del debito d'imposta avviene attraverso strumenti consensuali o procedimenti basati sulla collaborazione dei contribuenti.

Gli interventi hanno riguardato inoltre la natura, la struttura e le funzioni della sanzione nella più ampia prospettiva del diritto penale e del diritto amministrativo, senza trascurare il mutamento intervenuto nella società contemporanea, sempre più cosciente, attraverso il consenso quale elemento generatore della solidarietà sociale, della differenza degli individui.

Personalmente ho apprezzato in modo particolare alcune relazioni, ma mi astengo dal segnalarle, anche per il dovuto rispetto verso l'autorevolezza ed il lavoro di tutti i relatori. Ad ogni buon conto, il Comandante della Scuola, Generale Carlo Ricozzi, mi ha confermato che, a breve, metterà a disposizione della FNC gli atti integrali del Convegno, e dunque ciascuno potrà leggere e valutare in proprio.

A metà mattinata è intervenuto, per i saluti, il nostro Presidente Gerardo Longobardi. Non solo saluti, però. Gerardo ha illustrato la posizione dei Commercialisti su questi temi che ho cercato di sintetizzare di seguito.

"Tra i decreti delegati più attesi vi è certamente quello relativo alla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, che ha fatto apparizione nel noto Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, e di cui ora si prevede la sua riproposizione a maggio.

Lo schema di decreto contiene importanti novità per le imprese, cruciali per ridare slancio agli investimenti e attrattività al nostro Sistema Paese.

In particolare, nel decreto trova definitiva codificazione normativa la tanto discussa nozione di abuso del diritto in ambito tributario (e la sua piena equiparazione al concetto di elusione).

Viene inoltre data attuazione alla revisione del sistema penale tributario, tra l'altro, con l'innalzamento della soglia di punibilità dell'omesso versamento di IVA e ritenute da 50 a 150 mila euro, che permetterà di sfoltire l'arretrato delle Procure relativamente ai molti casi in cui l'imprenditore, pur dichiarando il proprio debito fiscale ha preferito pagare i propri dipendenti, piuttosto che l'Erario.

Tutte novità di segno positivo che, come si diceva, erano da tempo attese dagli operatori economici e di cui si auspica la più rapida entrata in vigore.

Occorre dunque superare al più presto le polemiche sorte riguardo alla prevista introduzione di una causa di esclusione della punibilità correlata all'entità dell'imposta evasa, non potendosi giustificare il rinvio dell'approvazione di un decreto di così fondamentale importanza per il Paese.

Ragionando sui Princìpi, mi sia consentito un breve cenno alla revisione del sistema sanzionatorio amministrativo prevista dall'art. 8 della legge delega n. 23 del 2014.

Al riguardo, limitando la riflessione al sistema sanzionatorio amministrativo, occorre prendere atto di quanto sia poco flessibile e insufficiente lo schema vigente collegato al simulacro della «maggiore imposta dovuta».

Il sistema attuale è, ahimè, improntato ad un meccanicismo meramente formalistico.

Oggi sono sanzionati allo stesso modo:

- sia chi ha applicato, alla luce del sole, regimi sbagliati a ricchezze dichiarate;

- sia chi ha tentato di nascondere la ricchezza, con sistemi fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa.

In entrambi i casi, infatti, si registra la dichiarazione di «minori imposte rispetto a quelle accertate», ma la pericolosità fiscale e la disapprovazione sociale delle due condotte non può essere considerata la stessa.

A causa di questi difetti di progettazione del sistema sanzionatorio, e dei loro automatismi, abbiamo quindi assistito in questi anni a:

  • eccessi sanzionatori per questioni di c.d. «evasione interpretativa»  
  • «deficit punitivi» per la ricchezza nascosta e sottratta fraudolentemente all'imposizione.

In sede di Riforma, mi chiedo pertanto se non sia il caso di dare rilievo alla diversità ontologica che esiste tra violazioni di tipo fraudolento o simulatorio e quelle di origine, per così dire, interpretativa, prevedendo, per le condotte del secondo tipo un trattamento sanzionatorio meno gravoso rispetto a quello stabilito per le condotte di tipo fraudolento o simulatorio.

Un segnale di decisa inversione di tendenza nelle logiche ispiratrici del sistema fiscale è rappresentato infine dalla nuova disciplina del ravvedimento operoso contenuta nella legge di stabilità 2015, che restituisce all'istituto una forza e un'efficacia deflattiva del contenzioso tributario, sconosciute nella sua precedente versione.

Il nuovo ravvedimento, infatti:

- permette ai contribuenti di sanare le irregolarità commesse regolarizzando le violazioni anche dopo la loro contestazione;

- amplia l'arco temporale entro cui potersi ravvedere, dilatandolo fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice;

- consente la definizione, anche parziale, delle violazioni contenute nei PVC.

Si affida quindi ai Contribuenti e all'Agenzia delle Entrate, un istituto estremamente flessibile e con un'efficacia deflattiva inedita.

In definitiva, un importante e deciso cambio di mentalità che di sicuro determinerà una rinnovata impostazione nel rapporto Fisco-Contribuente e una deflazione del contenzioso tributario che anche i Commercialisti salutano con molto favore".

28 febbraio 2015


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