DOCI - 31969L0463 - bas-cit
CELEX
ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV
LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV
   

31969L0463
Terza direttiva 69/463/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1969, in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli Stati Membri
gazzetta ufficiale n. L 320 del 20/12/1969 pag. 0034 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0535
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0013
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0551
edizione speciale greca....: capitolo 09 tomo 1 pag. 0025
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0027
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0027

 
   

++++
( 1 ) GU n . C 139 del 28 . 10 . 1969 , pag . 32 .
( 2 ) GU n . C 144 dell'8 . 11 . 1969 , pag . 13 .
( 3 ) GU n . 71 del 14 . 4 . 1967 , pag . 1301/67 .
TERZA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 9 dicembre 1969
in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari _ Introduzione dell'imposta sul valore aggiunto negli negli Stati membri
( 69/463/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 99 e 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la Repubblica italiana e il Regno del Belgio hanno comunicato alla Commissione , rispettivamente il 14 luglio 1969 e il 12 settembre 1969 , di non essere in grado di osservare la data limite del 1 * gennaio 1970 per l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto , prevista all'articolo 1 , secondo comma , della prima direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari ( 3 ) ; che detti Stati membri domandano , di conseguenza , una proroga rispettivamente di due anni e di un anno per l'introduzione di tale imposta ;
considerando che il Regno del Belgio ritiene di non essere in grado di applicare l'imposta sul valore aggiunto alla data prevista prevalentemente per motivi di ordine congiunturale e di bilancio particolari al Belgio ;
considerando che , da parte sua , la Repubblica italiana ha dichiarato che un progetto di riforma generale delle imposte è già stato presentato per l'esame e l'approvazione del Parlamento , il quale non si è ancora occupato di tale problema ; che , ai termini stessi del progetto , le disposizioni legislative necessarie devono essere adottate prima del 31 ottobre 1970 ; che percio detto Stato membro non e in grado di applicare l'imposta sul valore aggiunto alla data prevista :
considerando che una dilazione puo essere accordata solo se ridotta al minimo ;
considerando che pertanto l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto non puo essere rinviata oltre il 1 * gennaio 1972 ;
considerando che uno dei principali obiettivi della prima direttiva di cui sopra è quelio di stabilire , introducendo il regime dell'imposta sul valore aggiunto entro il 1 * gennaio 1970 , le condizioni atte ad evitare che la concorrenza venga falsata dalle imposte sulla cifra d'affari ;
considerando che detto obiettivo non potrà venir raggiunto alla data del 1 * gennaio 1970 , soprattutto sul piano degli scambi , poiché detti Stati membri continueranno ad applicare , a titolo delle imposte sulla cifra d'affari , aliquote medie di compensazione del carico fiscale interno ;
considerando che occorre che gli Stati membri che non sono in grado d'introdurre l'imposta sul valore aggiunto entro il 1 * gennaio 1970 non aumentino le loro aliquote medie di compensazione vigenti alla data del 1 * ottobre 1969 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La data del 1 * gennaio 1970 prevista dall'articolo 1 della prima direttiva dell'11 aprile 1967 è sostituita da quella del 1 * gennaio 1972 .
Articolo 2
Ai sensi deila presente direttiva , per aliquote medie s'intendono le aliquote delle tasse di compensazione all'importazione e dei ristorni all'esportazione , fissate per compensare i carichi fiscali , a titolo d'imposta sulla cifra d'affari cumulativa a cascata , che hanno gravato sui prodotti nazionali nelle varie fasi della loro produzione , esclusa l'imposta che colpisce la vendita da parte del produttore finale .
Articolo 3
Le aliquote medie in vigore alla data del 1 * ottobre 1969 non possono essere aumentate .
Tuttavia , le aliquote medie esistenti a tale data sono adattate alle eventuali modifiche apportate successivamente alle aliquote dell'imposta sulla cifra d'affari .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .
Fatto a Bruxelles , addi 9 dicembre 1969 .
Per il Consiglio
Il Presidente
H . J . DE KOSTER

 
 
© European Communities, 2001 All rights reserved