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Ancora sulla intangibilità del credito IVA nelle procedure alternative al fallimento: l'efficacia vincolante della sentenza Degano Trasporti e il ruolo del professionista attestatore

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di Paola Rossi.

Come è noto, con la sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14, la Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con la normativa comunitaria in materia di IVA una proposta di concordato che prevede il pagamento parziale dell’imposta a condizione che un esperto indipendente attesti il trattamento deteriore di tale credito nell'alternativa fallimentare.

Data l’efficacia vincolante delle sentenze interpretative della CGCE rispetto alle giurisdizioni ed alle amministrazioni pubbliche nazionali, la ricostruzione formulata in relazione ai principi dell’ordinamento dell’UE impone a questi ultimi di dare immediata attuazione a quanto statuito dalla Corte, senza dimenticare, tuttavia, sia che il rinvio pregiudiziale è dato disposto con specifico riferimento alla normativa applicabile in ipotesi di concordato preventivo “senza transazione fiscale”, sia che l’intangibilità dei crediti IVA rinvenga il proprio fondamento nella spiccata connotazione “sinallagmatica” caratteristica di questo istituto.


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