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Le Sezioni Unite della Cassazione si pronunciano sul termine di presentazione della dichiarazione integrativa in favore del contribuente

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di Pasquale Saggese.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza 30 giugno 2016, n. 13378, si sono pronunciate sul termine concesso al contribuente per la presentazione della dichiarazione integrativa in proprio favore, ricollegandolo al termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 2 del DPR 22 luglio 1998, n. 322.

Il più ampio termine previsto dal precedente comma 8, corrispondente a quello di decadenza dall’azione accertatrice di cui all’art. 43 del DPR n. 600 del 1973 è stato invece ritenuto applicabile alle sole ipotesi di dichiarazione integrativa a sfavore del contribuente, ossia a quelle in grado di determinare un danno per l'amministrazione (c.d. dichiarazione in malam partem).

Il presente lavoro, dopo aver analizzato le rationes decidendi alla base della sentenza in commento, individua alcuni profili di criticità in relazione a specifiche fattispecie che, alla luce degli stessi principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, non risulterebbero adeguatamente tutelate.


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