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L'ambito applicativo della "nuova" transazione fiscale

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Con la legge di stabilità 2017 (art. 1, comma 81 L. n. 232/2016) è stato modificato l’art. 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare) recante la disciplina del trattamento dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nel concordato preventivo e nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis l.fall. Malgrado le modifiche, molte questioni interpretative restano ancora aperte, in particolare quelle relative alla mancata inclusione dei tributi locali tra quelli oggetto di trattamento e ai rapporti tra il novellato art. 182-ter e il D.M. 4 agosto 2009 con il quale il Ministero del Lavoro, nel previgente assetto normativo, ha definito le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi. Criteri e condizioni che, stabilendo percentuali minime di pagamento dei crediti contributivi, mal si conciliano con le regole dettate dalla novellata disposizione, tanto che il rapporto tra le due norme deve intendersi risolto in termini di implicita abrogazione di quelle disposizioni contenute nel D.M. che risultano incompatibili con i nuovi parametri comparativi da applicare al trattamento dei crediti contributivi e fiscali introdotti dal riformato art. 182-ter l.fall.


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