Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Il raddoppio dei termini per l'accertamento: permangono profili di criticità

Pubblicato in:

di Viviana Capozzi.

La Corte di Cassazione, con un suo recente intervento (che è stato oggetto di informativa con la nostra newsletter del 31 ottobre 2016) non ha fugato le incertezze derivanti dall’accavallamento dei regimi transitori riguardanti il raddoppio dei termini per l'accertamento. La questione è spinosa poiché dopo solo quattro mesi dall’intervento di riforma operato nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, la disciplina del c.d. “raddoppio” dei termini di accertamento ha subito un’ulteriore modifica in occasione dell’emanazione della Legge di stabilità 2016, che ha determinato (con riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto anni d’imposta uguali o successivi al 2016) l’abrogazione del regime in parola e il sostanziale ripristino del termine unico di accertamento.

In quella sede, il legislatore anziché riprodurre la disciplina transitoria recata dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128 del 2015, che faceva salvi gli effetti degli avvisi di accertamento emessi sino al 2 settembre 2015, ne ha introdotto una nuova, così ingenerando negli interpreti forti dubbi circa il corretto regime transitorio applicabile agli avvisi di accertamento aventi ad oggetto periodi d’imposta antecedenti al 2016.

Per comprendere meglio la portata della tematica in esame, si è quindi ritenuto utile analizzare nel dettaglio i diversi regimi normativi che si sono nel tempo susseguiti, alla luce sia della ratio sottesa alla loro adozione che degli orientamenti interpretativi manifestati dalla giurisprudenza.


© Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma C.F. 97153430588 - P.I. 05817061004 Contatti Informativa Privacy Cookie Policy