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Il Patto di famiglia a vent’anni dalla riforma

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A vent'anni dall'introduzione nel nostro ordinamento del Patto di famiglia, si è ritenuto utile tornare sull'argomento per dare atto dell'evoluzione interpretativa che si è registrata in merito ad alcune tematiche più complesse che riguardano l'istituto.

Sotto il profilo delle imposte dirette, viene confermato il regime di neutralità fiscale ex art. 58 TUIR, con un approfondimento critico sulla deducibilità dei conguagli in capo all'assegnatario e sulla gestione delle plusvalenze in sede di successiva cessione.

Il cuore del lavoro risiede, tuttavia, nella "rivoluzione" dell'imposizione indiretta operata dalla giurisprudenza di legittimità e, successivamente, abbracciata anche dalla prassi amministrativa: la liquidazione dei legittimari non assegnatari non è più considerata un'autonoma liberalità effettuata dal discendente assegnatario a favore dei legittimari non assegnatari, bensì è qualificata come liberalità indiretta del disponente, consentendo, in linea di principio, l'applicazione delle aliquote e franchigie previste per il rapporto genitore-figlio anziché quelle più onerose vigenti nei rapporti tra collaterali.

Inoltre, sul piano delle agevolazioni, lo studio torna ad esaminare i requisiti richiesti per l'operatività dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990, alla luce, tuttavia, dei più recenti interventi della prassi amministrativa e della giurisprudenza di legittimità analizzando, altresì, la tenuta dell'agevolazione in esame a fronte di operazioni straordinarie (scissioni e conferimenti in holding).

Infine, si ribadisce l'inderogabilità della forma solenne (atto pubblico) non solo per il Patto di famiglia, ma anche per l'intero programma negoziale collegato, evidenziando i rischi della nullità sotto il profilo civilistico e le conseguenze da essa derivanti ai fini fiscali.

Il documento si conclude confermando il Patto di famiglia come strumento d'elezione per il passaggio generazionale, a condizione che la redazione delle clausole sia sorretta da rigorosa perizia e competenza tecnica.


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