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La nuova disciplina del falso in bilancio. Fattispecie, applicabilità, riflessi sulla responsabilità degli enti

Pubblicato in:

di Annalisa De Vivo e Marianna Gallucci.

Dopo un lungo e articolato iter normativo, le nuove disposizioni penali contenute nella c.d. Legge Anticorruzione si applicheranno ai reati commessi a partire dal 14 giugno, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

La Legge Anticorruzione è intervenuta, fra l’altro, a modificare incisivamente la disciplina del falso in bilancio, al fine di assicurare una maggiore severità di trattamento per questa figura criminosa.

Abolite le soglie, estesa la fattispecie delittuosa ed eliminate quelle contravvenzionali, i riformati art. artt. 2621 e 2621-bis del codice civile prevedono pene più severe che – in applicazione del principio dell’irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo – si applicheranno ai bilanci “approvati” (ma secondo alcuni a quelli “depositati” presso la società) a partire dal 14 giugno. Limitatamente all’esclusione dalla fattispecie delittuosa delle “valutazioni” riportate in bilancio, del compimento di fatti di “speciale tenuità” e delle società non fallibili, la nuova disciplina potrebbe risultare – in alcuni casi – addirittura più favorevole al reo e, dunque, essere applicata retroattivamente.

Le modifiche al falso in bilancio si riflettono, infine, anche sulla responsabilità amministrativa degli enti, rendendo necessario l'adeguamento dei modelli previsti dal d.lgs. 231/2001.


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