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Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio

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L'art. 2423, secondo comma, in tema di "chiarezza"," veridicità" e "correttezza", in alcune circostanze ci pone di fronte alla necessità di valutare determinate poste di bilancio a cui si correla un "rischio" (ad esempio, crediti di difficile esigibilità) o più semplicemente una "garanzia", reale e non, (ad esempio un bene immobile gravato da ipoteca), che potrebbe tramutarsi in rischio concreto (ad esempio, l'escussione dell'immobile).

Con il presente contributo ci si vuole soffermare sulla differenza tra passività "probabile", iscrivibile in un fondo rischi, e passività "possibile" da richiamare in nota integrativa, o passività "remota", che non richiede alcuna informativa di bilancio. Il tutto al fine di stabilire in quale circostanza il rischio, riconducibile anche ad una garanzia, debba essere tradotto in una passività "probabile", "possibile" o "remota".


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