L'art.
 2086 c.c., come modificato dall'art. 375 del Codice della crisi 
d'impresa e dell'insolvenza, dal 16 marzo 2019, sancisce la regola in 
base alla quale tutti gli imprenditori che operano in forma
 societaria o collettiva hanno il dovere di istituire un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle 
dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi dell'impresa e della perdita della continuità
 aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e 
l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il 
superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Alla
 luce di tanto, si è ritenuto opportuno dedicare alcune riflessioni 
sulle interferenze tra la novellata disciplina di cui all'art. 2086 c.c.
 e quanto già previsto negli artt. 2381 e 2392 c.c.
 in ordine al dovere di agire in modo informato e all'obbligo di 
intervenire, per impedire fatti di gestione pregiudizievoli o eliminarne
 o attenuarne le conseguenze dannose che potrebbero derivarne, ricadente
 sugli amministratori; e ciò con l'intenzione di
 fornire alcuni suggerimenti per tradurre in concreta applicazione i 
doveri di iniziativa e di intervento degli amministratori privi di 
deleghe, in funzione di una corretta gestione societaria e 
imprenditoriale. Il documento, pertanto, oltre ad evidenziare
 le rilevanti novità che andranno a condizionare l'attività degli 
amministratori quando il Codice della crisi sarà vigente, ha 
rappresentato l'occasione per meditare in ordine ai rapporti tra organi 
delegati e amministratori privi di deleghe di società non
 quotate e non soggette a regimi di vigilanza.
Il
 ruolo proattivo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione,
 che è di effettivo supporto agli organi delegati per realizzare i 
menzionati obiettivi, assume nell'attuale momento della
 pandemia da Covid - 19, un valore insopprimibile per il governo della 
società e per la tutela degli interessi degli stakeholder.