La 
disciplina del monitoraggio fiscale impone alle persone fisiche, agli 
enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate (ex 
articolo 5 del TUIR), residenti in Italia, di indicare
 nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri e
 le attività estere di natura finanziaria, ovvero cripto-valuta, 
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Fra i soggetti 
interessati dalle attività connesse con il monitoraggio
 fiscale figurano anche i trust non commerciali residenti in Italia, il 
cui trust fund contenga investimenti o attività finanziarie estere 
suscettibili di produrre reddito nel territorio dello Stato, nonché i 
beneficiari italiani di trust esteri.
Il 
corretto adempimento degli obblighi connessi con il monitoraggio 
fiscale, comporta l'individuazione del c.d. "titolare effettivo" 
dell'entità soggetta a monitoraggio. In caso di trust, l'individuazione
 del titolare effettivo ha da sempre suscitato difficoltà operative ed è
 stato interessato da diversi interventi della prassi amministrativa, 
nonché da alcune importanti modifiche della disciplina normativa di 
riferimento. Da ultimo, con la circolare dell'Agenzia
 delle Entrate 20 ottobre 2022, n. 34/E (paragrafo 5), l'Agenzia delle 
Entrate ha fornito ulteriori importanti indicazioni, con riferimento al 
dettato normativo vigente.
La 
pubblicazione del cennato documento di prassi, nonché le incombenti 
scadenze connesse agli obblighi dichiarativi, hanno suggerito 
l'opportunità di un approfondimento della tematica in esame.