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Gli obblighi di monitoraggio fiscale del trust

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La disciplina del monitoraggio fiscale impone alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate (ex articolo 5 del TUIR), residenti in Italia, di indicare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, ovvero cripto-valuta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Fra i soggetti interessati dalle attività connesse con il monitoraggio fiscale figurano anche i trust non commerciali residenti in Italia, il cui trust fund contenga investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre reddito nel territorio dello Stato, nonché i beneficiari italiani di trust esteri.

Il corretto adempimento degli obblighi connessi con il monitoraggio fiscale, comporta l'individuazione del c.d. "titolare effettivo" dell'entità soggetta a monitoraggio. In caso di trust, l'individuazione del titolare effettivo ha da sempre suscitato difficoltà operative ed è stato interessato da diversi interventi della prassi amministrativa, nonché da alcune importanti modifiche della disciplina normativa di riferimento. Da ultimo, con la circolare dell'Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022, n. 34/E (paragrafo 5), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti indicazioni, con riferimento al dettato normativo vigente.

La pubblicazione del cennato documento di prassi, nonché le incombenti scadenze connesse agli obblighi dichiarativi, hanno suggerito l'opportunità di un approfondimento della tematica in esame.


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