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La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale

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In ambito penale, la perizia deve essere definita come un mezzo di prova (disciplinata, in quanto tale, nel Libro II del codice di procedura penale, rubricato Prove, al Titolo II, dedicato appunto ai mezzi di prova), finalizzato ad integrare le conoscenze del Giudice con quelle di un esperto.

La perizia può essere disposta (su richiesta di parte, ovvero d'ufficio) dal Giudice (monocratico o collegiale, ed anche dal Giudice di appello in caso di rinnovazione, anche parziale, dell'istruttoria, nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel corso dell'udienza preliminare, nei casi espressamente previsti e che verranno descritti nel prosieguo) quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (si pensi alle perizie contabili, a quelle mediche, a quelle balistiche, a quelle in materia di sinistri stradali e simili).

Come meglio si dirà, disposta la perizia, il Pubblico Ministero e le parti private possono nominare propri Consulenti Tecnici (si parla, in tal caso, di consulenza c.d. endo-peritale); la facoltà di nomina di un professionista esperto è comunque riconosciuta alle parti anche ove non sia stata disposta una perizia e, dunque, indipendentemente da essa (la consulenza viene usualmente indicata, in questi casi, come extra-peritale).


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