La legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge Capitali),
al fine di promuovere e incrementare la liquidità nel settore delle
piccole e medie imprese italiane, ha recentemente introdotto nel nostro
ordinamento la facoltà, per le PMI costituite
in forma di s.r.l., di dematerializzare le proprie partecipazioni
mediante l'accesso al regime di gestione accentrata previsto dall'art.
83-bis e ss., TUF, aggiungendo tra quelli già esistenti un nuovo regime
di trasferimento e circolazione delle quote.
Partendo dalle novità introdotte dalla legge Capitali, il documento "Le s.r.l. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla legge Capitale"
pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti,
esamina i principali interventi normativi che negli ultimi anni hanno
riguardato la disciplina delle società a responsabilità limitata, sia
con riferimento alla possibilità per le s.r.l. PMI, come definite dalla
Raccomandazione n. 2003/361/CE, di emettere
categorie di quote fornite di diritti diversi, di effettuare operazioni
sulle proprie partecipazioni e di offrirle al pubblico, sia
relativamente alla previsione di un sistema di circolazione intermediata
delle quote di partecipazione in s.r.l. PMI attraverso
i portali per la raccolta di capitali, ai sensi dell'art. 100-ter, TUF, nonché del sistema di gestione accentrata previsto dall'art. 83-bis e ss., TUF, esteso alle s.r.l. PMI dalla Legge Capitali.
Con riguardo, infine, alla possibilità concessa
alla PMI costituite in forma di s.r.l. di accedere al sistema di
gestione accentrata e dematerializzata proprio del modello azionario,
recentemente introdotta con la legge Capitali, deve rilevarsi
come non venga alterata la natura del tipo societario di riferimento di
cui la s.r.l. PMI aperta ne rappresenta una variante. A livello
statutario, l'adeguamento alle novità potrebbe essere effettuato tramite
il ricorso ad alcuni innesti tratti dalla disciplina
delle s.p.a. e adattati ai connotati tipici della s.r.l.