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La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza

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Il documento, con un approccio pratico, propone uno strumento operativo di supporto all'organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

L'elaborato riguarda, in particolare, la predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza di cui all'art. 191 comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 - Testo Unico degli enti locali.

L'istituto giuridico della "somma urgenza" è un istituto che negli ultimi anni ha visto una frequenza di utilizzo sempre maggiore in ragione del verificarsi di eventi naturali, fenomeni atmosferici, etc. che comportano il sostenimento di spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità, caratteristica che comunque richiede sempre un utilizzo attentamente valutato e giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.

L'elaborato è articolato in due sezioni dedicate a definire l'approccio metodologico che il revisore deve adottare per l'espressione del proprio giudizio: in particolare, una con focus sulle specifiche verifiche da effettuare e una sezione dedicata al modello che il revisore può utilizzare per la redazione del proprio parere.

A tal proposito si rammenta che non compete all'organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall'ente locale nell'esercizio della propria autonomia e per quanto concerne la funzione di collaborazione dell'organo con il Consiglio dell'ente questa funzione deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell'ente e deve essere disciplinata in ordine all'individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto consente all'organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull'output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche.

Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell'apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell'Ente locale, errori del tipo non rilevato.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca propongono l'allegato modello che, senza presunzione di completezza ed esaustività, può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell'espressione del proprio giudizio.

Si tratta di uno strumento operativo che, non avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato, integrato ed utilizzato a discrezione del revisore.

Si declina ogni responsabilità per involontari errori e/o inesattezze e/o refusi e, pur garantendo la massima affidabilità dei documenti e degli allegati, non si risponde delle conseguenze derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo.


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