Il documento, con un approccio pratico, propone uno
strumento operativo di supporto all'organo di revisione di enti locali
nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.
L'elaborato riguarda, in particolare, la
predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per
lavori pubblici di somma urgenza di cui all'art. 191 comma 3 del d.lgs.
18 agosto 2000 - Testo Unico degli enti locali.
L'istituto giuridico della "somma urgenza" è un
istituto che negli ultimi anni ha visto una frequenza di utilizzo sempre
maggiore in ragione del verificarsi di eventi naturali, fenomeni
atmosferici, etc. che comportano il sostenimento di
spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità, caratteristica
che comunque richiede sempre un utilizzo attentamente valutato e
giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.
L'elaborato è articolato in due sezioni dedicate a
definire l'approccio metodologico che il revisore deve adottare per
l'espressione del proprio giudizio: in particolare, una con focus sulle
specifiche verifiche da effettuare e una sezione
dedicata al modello che il revisore può utilizzare per la redazione del
proprio parere.
A tal proposito si rammenta che non compete
all'organo di revisione esprimere un giudizio in merito alle scelte
operate dall'ente locale nell'esercizio della propria autonomia e per
quanto concerne la funzione di collaborazione dell'organo
con il Consiglio dell'ente questa funzione deve essere giuridicamente
distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi
dell'ente e deve essere disciplinata in ordine all'individuazione dei
compiti e delle specifiche responsabilità.
Il modello di verbale proposto consente all'organo
di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività
svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità
rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre
tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio
sull'output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le
verifiche.
Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere
di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui
abbia dato evidenza, nell'apposita relazione, delle criticità
procedurali che fisiologicamente potrebbero generare,
nella contabilità e nella gestione dell'Ente locale, errori del tipo
non rilevato.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili e la Fondazione Nazionale di Ricerca propongono
l'allegato modello che, senza presunzione di completezza ed
esaustività, può costituire per il revisore la base
per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e
a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini
dell'espressione del proprio giudizio.
Si tratta di uno strumento operativo che, non
avendo rango di principio, non è vincolante e può essere declinato,
integrato ed utilizzato a discrezione del revisore.
Si declina ogni responsabilità per involontari
errori e/o inesattezze e/o refusi e, pur garantendo la massima
affidabilità dei documenti e degli allegati, non si risponde delle
conseguenze derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi
contenute. L'organo di revisione resta esclusivo responsabile della
documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e
controllo.