In tema di verifiche
fiscali, gli atti di autorizzazione e i processi verbali di accesso in
locali destinati all'esercizio di attività commerciali, artistiche e
professionali, redatti a decorrere dal 3 agosto
2025, devono essere espressamente e adeguatamente motivati, mediante
l'indicazione delle circostanze e delle condizioni che hanno
giustificato l'accesso.
È quanto previsto
dal nuovo testo dell'art. 12, secondo periodo, della legge 27 luglio
2000, n. 212, introdotto in sede di conversione in legge del d.l. 17
giugno 2025, n. 84[1],
attraverso l'art. 13-bis del decreto, intitolato "Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso".
Come ricordato nella Relazione illustrativa, la
ratio della nuova norma risiede nel "monito rivolto dalla
Corte europea dei diritti dell'uomo all'Italia nella sentenza del 6
febbraio 2025 Italgomme pneumatici Srl e altri c. Italia", nella quale la CEDU aveva invitato lo Stato italiano ad adottare
le misure necessarie affinché gli accessi, le ispezioni e le verifiche fossero adeguatamente motivati.
Scopo del presente
documento è analizzare la novità normativa, muovendo dal contenuto della
sentenza della CEDU per finire alle ricadute di ordine pratico.