Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
ha introdotto nell'ambito dell'art. 2486 c.c. le significative modifiche
contenute nel terzo comma.
Come è oramai noto, si tratta dei metodi
determinazione e quantificazione del risarcimento del danno provocato
dagli amministratori in violazione dell'obbligo di gestione conservativa
del patrimonio sociale al verificarsi di una causa di
scioglimento. Recependo gli indirizzi consolidatisi nelle prassi dei
tribunali, le nuove previsioni esplicitano i criteri presuntivi già
impiegati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno: il
criterio del deficit "fallimentare" e il criterio della
differenza tra i netti patrimoniali.
Il documento, dopo un introduttivo inquadramento
delle molteplici tematiche e correlate problematiche in punto di
responsabilità civile degli organi societari, contiene linee guida e
orientamenti interpretativi che possono indirizzare l'attività
dei professionisti (durante lo svolgimento delle curatele, ovvero delle
consulenze tecniche d'ufficio) per la corretta misurazione del danno
patrimoniale arrecato dagli amministratori (e dai sindaci per omessa
vigilanza, sebbene con le limitazioni di cui all'art.
2407, secondo comma, c.c.) e per la determinazione del risarcimento
applicando i due criteri presuntivi. Con maggior precisione, con
riguardo al criterio dei netti patrimoniali, sono fornite linee-guida
su: i) l'individuazione delle date di riferimento e le
modalità di stima dei patrimoni netti da considerare per la
quantificazione della differenza in relazione alla quale determinare il
danno ex art. 2486 c.c.; ii) la definizione dei costi "sostenuti e da
sostenere secondo un criterio di normalità" che, per espressa
previsione normativa devono essere detratti dalla differenza di cui
sopra.
Per quanto attiene al criterio del deficit
"fallimentare", è esaminato l'ambito applicativo della disposizione che
ne consente l'impiego quando viene aperta una procedura concorsuale e
mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità
delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono
essere determinati, fornendo una soluzione interpretativa circa il
significato da attribuire alla locuzione "per altre ragioni".