Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

La quantificazione del danno ex art. 2486 c.c. Linee guida e orientamenti interpretativi

Pubblicato in:

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha introdotto nell'ambito dell'art. 2486 c.c. le significative modifiche contenute nel terzo comma.

Come è oramai noto, si tratta dei metodi determinazione e quantificazione del risarcimento del danno provocato dagli amministratori in violazione dell'obbligo di gestione conservativa del patrimonio sociale al verificarsi di una causa di scioglimento. Recependo gli indirizzi consolidatisi nelle prassi dei tribunali, le nuove previsioni esplicitano i criteri presuntivi già impiegati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno: il criterio del deficit "fallimentare" e il criterio della differenza tra i netti patrimoniali.

Il documento, dopo un introduttivo inquadramento delle molteplici tematiche e correlate problematiche in punto di responsabilità civile degli organi societari, contiene linee guida e orientamenti interpretativi che possono indirizzare l'attività dei professionisti (durante lo svolgimento delle curatele, ovvero delle consulenze tecniche d'ufficio) per la corretta misurazione del danno patrimoniale arrecato dagli amministratori (e dai sindaci per omessa vigilanza, sebbene con le limitazioni di cui all'art. 2407, secondo comma, c.c.) e per la determinazione del risarcimento applicando i due criteri presuntivi. Con maggior precisione, con riguardo al criterio dei netti patrimoniali, sono fornite linee-guida su: i) l'individuazione delle date di riferimento e le modalità di stima dei patrimoni netti da considerare per la quantificazione della differenza in relazione alla quale determinare il danno ex art. 2486 c.c.; ii) la definizione dei costi "sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità" che, per espressa previsione normativa devono essere detratti dalla differenza di cui sopra.

Per quanto attiene al criterio del deficit "fallimentare", è esaminato l'ambito applicativo della disposizione che ne consente l'impiego quando viene aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, fornendo una soluzione interpretativa circa il significato da attribuire alla locuzione "per altre ragioni".


© Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S.
Piazza della Repubblica, 68 00185 Roma C.F. 97153430588 - P.I. 05817061004 Contatti Informativa Privacy Cookie Policy