Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Statuto

STATUTO Della "FONDAZIONE NAZIONALE DI RICERCA DEI COMMERCIALISTI E.T.S."

1) Denominazione e sede.

1. È costituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che assume il ruolo di soggetto Fondatore (di seguito "CNDCEC" o "Fondatore"), una fondazione denominata "Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti E.T.S." (di seguito "Fondazione" o " FNC RICERCA E.T.S ").

2. La Fondazione ha sede legale in Roma, Piazza della Repubblica n. 68.

3. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

2) Scopi della Fondazione

1. La Fondazione è Ente di Ricerca scientifica e svolge, prioritariamente e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca scientifica, strumentale al CNDCEC, finalizzata all'ampliamento e all'acquisizione di nuove conoscenze per lo sviluppo della professione del Commercialista come configurata dall'ordinamento professionale.

2. Tale scopo sarà realizzato principalmente mediante lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di redazione di documenti per l'individuazione di nuove conoscenze nel campo delle materie economiche, giuridiche, statistiche e scientifiche riferite al sistema Paese e nell'ambito della cooperazione europea ed internazionale; mediante la diffusione, la divulgazione e la pubblicazione dei risultati di ricerca e di interpretazioni normative collegate ai settori di attività della Professione; nonché mediante la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio e approfondimento, a livello scientifico e tecnico - applicativo, delle materie che costituiscono o potranno costituire oggetto della professione di Commercialista, nonché delle materie complementari o comunque attinenti alla medesima.

3. In particolare, la Fondazione potrà:

  • svolgere attività di studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza dei Commercialisti secondo l'ordinamento professionale;
  • promuovere corsi e scuole di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all'esercizio della professione di commercialista;
  • promuovere e realizzare iniziative editoriali, anche audiovisive o per via telematica, che possano risultare di supporto all'attività professionale e di studio;
  • promuovere manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza dei Commercialisti curando la pubblicazione dei relativi atti o documenti, e promuovere tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, gli addetti, il pubblico e le istituzioni pubbliche e finanziarie;
  • istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche e matematico-statistiche;
  • divulgare quale Ente di Ricerca la propria attività scientifica anche in collaborazione con il mondo accademico.

4. Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto.

5. La Fondazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n.117 del 2017.

6. Nei limiti di cui al capoverso che precede, l'individuazione di tali ulteriori attività è rimessa al Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione.

3) Entrate

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

  • redditi derivanti dal patrimonio;
  • contributi dei Sostenitori, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli altri sovventori;
  • eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri enti;
  • liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;
  • ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza o entrata comunque conseguiti.

4) Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto a essa facente capo.

2. I contributi, i lasciti e le donazioni che la Fondazione avesse a conseguire per un fine determinato imposto dal dante causa, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale e destinati al fine determinato dalla donazione o alla ricerca scientifica.

5) Sostenitori

1. Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti italiani o di nazionalità straniera che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, tramite un contributo in denaro o in natura ovvero tramite apporto d'opera, anche professionale, o di servizi.

2. Il titolo di Sostenitore è attribuito in forza di apposita delibera del Consiglio di Gestione.

3. In considerazione dell'apporto materiale e del contributo personale offerto all'attività della Fondazione, sono Sostenitori a titolo onorario e sono inseriti nel Libro d'Oro della Fondazione appositamente istituito, i soggetti titolari, alla data di approvazione del presente Statuto, del titolo di Sostenitore o di Partecipante a norma dello statuto previgente.

4. Il titolo di Sostenitore è puramente onorifico e non attribuisce alcun diritto amministrativo né patrimoniale nei confronti della Fondazione. Il titolo di Sostenitore può essere revocato in presenza di condotte incompatibili con l'oggetto e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente Statuto, ovvero per l'inosservanza dei principi, degli obblighi, dei divieti deontologici e, comunque, per qualsiasi condotta contraria al decoro o al corretto esercizio della professione, nonché, nel caso di enti o persone giuridiche, in caso di loro estinzione o per la loro sottoposizione a procedura concorsuale.

5. Ciascun Sostenitore può in ogni momento rinunciare al relativo titolo.

6) Organi

1. Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Sorveglianza;
  • il Consiglio di Gestione;
  • Il Presidente  e il Vicepresidente del Consiglio di Gestione;
  • il Comitato scientifico;
  • il Collegio dei Revisori.

2. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi della Fondazione.

7) Consiglio di Sorveglianza.

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto di diritto dai Consiglieri che rivestono le quattro cariche istituzionali del CNDCEC (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere) e resta in carica sino all'insediamento del successivo CNDCEC.

2. Il Consiglio di Sorveglianza è presieduto dal Presidente del CNDCEC. Il Vice Presidente del CNDCEC è il Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza. 

8) Compiti del Consiglio di Sorveglianza.

1. Il Consiglio di Sorveglianza svolge la funzione di controllo del perseguimento degli scopi istituzionali, approvando gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e sottoponendo a verifica i risultati complessivi della gestione. Di tali circostanze riferisce con cadenza annuale al Fondatore.

2. Il Consiglio di Sorveglianza svolge, in particolare, le seguenti attività:

  • determina il numero dei componenti del Consiglio di Gestione;
  • nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito su tutto il parere del CNDCEC, nel rispetto dell'art.8 comma 3 lettera a) CTS;
  • nomina il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori e ne determina il compenso, nel rispetto dell'art.8 comma 3 lettera a) CTS, sentito su tutto il parere del CNDCEC, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;
  • nomina e revoca il Coordinatore ed i membri del Comitato Scientifico, deliberando l'eventuale indennità nel rispetto dell'art.8 comma 3 lettera a) CTS, sentito il parere del CNDCEC;
  • nomina e revoca il liquidatore o i liquidatori e ne determina il compenso, sentito su tutto il parere del CNDCEC, nel rispetto dell'art.8 comma 3 lettera a) CTS;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione e degli altri Organi della Fondazione, promuovendo la relativa azione di responsabilità;
  • approva, in via definitiva, il bilancio annuale preventivo predisposto ed approvato dal Consiglio di Gestione, entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente, sentito il parere del CNDCEC;
  • approva, in via definitiva, nel rispetto dell'art.13 e dell'art.14 CTS, il bilancio annuale consuntivo ed il bilancio annuale sociale predisposti ed approvati dal Consiglio di Gestione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente o entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, sentito il parere del CNDCEC;
  • nonché approva le seguenti delibere adottate dal Consiglio di Gestione inerenti:
    • l'adozione di regolamenti, ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l'organizzazione della Fondazione;
    • le modifiche dello statuto della Fondazione nonché la definizione del funzionamento di queste ultime e dei loro rapporti con la sede centrale;
    • il trasferimento della sede legale, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
    • l'istituzione di sedi secondarie;
    • l'accensione di mutui passivi, l'effettuazione di acquisti ed alienazioni di beni immobili e di partecipazioni sociali, nei limiti del suddetto oggetto della Fondazione, l'accettazione di donazioni immobiliari, la stipula di atti di erogazione liberale, la stipula di contratti di leasing immobiliare.

9) Deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.

1. Il Consiglio di Sorveglianza è convocato dal Presidente o su richiesta di uno dei suoi componenti, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve essere fissata a non meno di 24 ore di distanza dalla prima.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente.

5. Delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza è redatto un apposito verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

6. Il Consiglio di Sorveglianza si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di tre dei suoi membri.

7. In seconda convocazione, il Consiglio di Sorveglianza è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

8. Ogni Consigliere del Consiglio di Sorveglianza ha diritto ad esprimere un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Sorveglianza si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e partecipare ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Segretario della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al Segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Verificatisi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo nel quale è presente il soggetto verbalizzante.

10) Consiglio di Gestione - Composizione

1. I componenti il Consiglio di Gestione, scelti tra i Commercialisti iscritti all'albo, sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza in numero dispari compreso fra cinque e nove; essi, per capacità scientifica e professionale, devono essere in grado di contribuire fattivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione e devono avere i requisiti di cui all'art.2382 c.c., a norma dell'art.26 comma 3 CTS.

11) Consiglio di Gestione - Durata incarico e cessazione

1. La durata in carica dei componenti il Consiglio di Gestione è la medesima del Consiglio di Sorveglianza.

2. I componenti il Consiglio di Gestione che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti, in conformità a quanto previsto all'articolo 7 che precede. I componenti il Consiglio di Gestione subentrati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Il Consiglio di Gestione uscente conserva in prorogatio il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, finché non si sia provveduto al rinnovo di tutti i suoi componenti.

4. Il componente il Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

5. Ai componenti il Consiglio di Gestione è riconosciuto, un compenso determinato dal Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto dell'art.8 comma 3 lettera a) CTS, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

12) Consiglio Di Gestione - Poteri

1. Al Consiglio di Gestione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. A titolo esemplificativo, spetta al Consiglio di Gestione, tra l'altro, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, ove prevista e richiesta a norma dell'art.6 ter dello Statuto, il potere di:

  • elaborare e approvare il programma di attività e formazione e deliberare in ordine alle eventuali modifiche;
  • designare procuratori speciali o meri delegati per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;
  • predisporre gli schemi di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo e redigerne le relazioni, da trasmettere al Collegio dei revisori almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la deliberazione e al Consiglio di Sorveglianza almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la deliberazione;
  • deliberare l'attribuzione e la revoca del titolo di Sostenitore;
  • deliberare sulla dotazione di personale, sull'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e dirigenziale, determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico, sentito parere vincolante del Consiglio di Sorveglianza;
  • deliberare in ordine agli investimenti del patrimonio e all'impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti alla Fondazione;
  • adottare regolamenti, ivi inclusi quelli aventi a oggetto l'organizzazione della Fondazione;
  • deliberare sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, sugli incarichi di collaborazione e consulenza, nonché su quant'altro ritenuto utile al funzionamento della Fondazione e al perseguimento dei suoi scopi, sentito parere del Consiglio di Sorveglianza.

3. Al Consiglio di Gestione competono inoltre i seguenti poteri, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza:

  • modificare lo statuto e istituire sedi secondarie della Fondazione, determinandone il funzionamento e i rapporti con la sede centrale;
  • trasferire la sede legale, deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
  • deliberare l'accensione di mutui passivi, gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili, l'accettazione di donazioni immobiliari, la stipula di atti di erogazione liberale, la stipula di contratti di leasing immobiliare, previa trasmissione delle relative proposte di delibera al Collegio dei Revisori almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione.

4. Il Consiglio di Gestione può delegare le proprie funzioni a uno o più suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega.

13) Consiglio di Gestione - Riunioni

1. Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ordinariamente ogni tre mesi o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti il Consiglio di Gestione e il Collegio dei Revisori con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di quello della riunione.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione. Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia.

3. In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Gestione è validamente costituito se sono presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei Revisori.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente più anziano d'età.

5. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente o da chi lo sostituisce nonché da altro componente delegato, in funzione di Segretario, alla verbalizzazione dalla maggioranza dei presenti. Il verbale è trascritto su apposito libro, da conservare agli atti della Fondazione.

6. Il Consiglio Di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio Di Gestione sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. In caso di urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

9. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Gestione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e partecipare ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Segretario della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10. Verificatisi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo nel quale è presente il soggetto verbalizzante.

14) Presidente del Consiglio di Gestione

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione dirige l'attività della Fondazione, nei modi e nei limiti stabiliti dallo stesso Consiglio di Gestione, tenuto conto degli indirizzi indicati dal Consiglio di Sorveglianza.

2. Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la legale rappresentanza e la firma della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, nei suddetti limiti.

3. La rappresentanza e la firma della Fondazione spettano altresì ai componenti il Consiglio di Gestione eventualmente delegati dallo stesso, nei limiti dei poteri delegati e con le modalità indicate nella relativa delibera.

15) Il Comitato scientifico.

1. Il Comitato scientifico è composto da personalità individuate dal Consiglio di Gestione fra i soggetti, anche non iscritti all'albo, che si siano distinti in ambito nazionale o internazionale per aver svolto attività nel campo della ricerca di alto valore scientifico o professionale nelle materie di competenza del Commercialista.

2. I membri del Comitato scientifico cessano in ogni caso alla scadenza del Consiglio di Gestione che li ha nominati.

La composizione del Comitato scientifico può comunque essere variata in qualsiasi momento dal Consiglio di Gestione, che può revocarne liberamente i membri o modificarne il numero anche senza giusta causa.

3. La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con quella di Consigliere del CNDCEC, del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

4. Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale e tecnico- scientifica, e in particolare:

  • esprime pareri sui programmi di attività e ricerca della Fondazione;
  • formula proposte sulle iniziative della Fondazione;
  • propone la partecipazione alle attività della Fondazione delle personalità che, per competenza, possono contribuire al raggiungimento delle finalità e scopi statutari;
  • promuove riunioni intese a facilitare e stimolare le ricerche e le attività in corso;
  • incoraggia ogni attività che ritenga rispondente ai fini statutari.

16) Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali del Ministero dell'economia e Finanze.

2. Il Collegio dei Revisori:

  • assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione;
  • provvede al riscontro della gestione finanziaria;
  • accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
  • predispone annualmente una relazione sul bilancio consuntivo, sul Bilancio sociale e un parere sul bilancio preventivo, da depositare presso la sede e da inviare al Consiglio di Sorveglianza almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione;

3. Il Collegio dei Revisori resta in carica per quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio dalla nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo Collegio dei Revisori. I membri del Collegio dei Revisori possono essere riconfermati una sola volta.

17) Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

2. E' fatto espresso divieto di distribuzione, né direttamente né indirettamente, di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve comunque denominati a chicchessia.

18) Liquidazione e scioglimento

1. Addivenendo, per qualsiasi motivo, alla estinzione o allo scioglimento della Fondazione, spetterà al Consiglio di Sorveglianza la nomina di uno o più liquidatori.

2. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato, secondo la decisione del Consiglio di Sorveglianza, nel rispetto delle norme attualmente vigenti, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art.45 CTS, nel rispetto comunque dell'art. 9 e dell'art.49 CTS, individuati.

19) Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore, e le altre norme di legge e regolamentari vigenti in materia.


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