Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Complicazioni in vista per i professionisti sulle spese di trasporto "prepagate" dal committente

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di Pasquale Saggese.

Tra le tante novità introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175[1], recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale, ve n'è una, da tempo attesa dai professionisti, che ridisegna il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio "prepagate" dal committente per conto del professionista, con decorrenza dal periodo d'imposta 2015.

Come è noto, il previgente art. art. 54, comma 5, secondo periodo, del TUIR, disponeva l'integrale deducibilità di tali spese in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo del professionista, con conseguente obbligo, dal lato attivo, di addebitarle nella fattura emessa dal professionista nei confronti del committente[2].

Si trattava di una disposizione che, derogando alla generale irrilevanza reddituale per il professionista delle spese "prepagate" dal committente, qualificava fiscalmente come compensi in natura,in via eccezionale, le sole spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente per conto del professionista.

(leggete l'articolo completo nel file allegato qui sotto)


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